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Cessione del Credito

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COME FUNZIONA

La grande novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

La detrazione del Superbonus 110 può essere dunque utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. In alternativa, è possibile optare per:

CESSIONE DEL CREDITO

Un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

SCONTO IN FATTURA

Il fornitore degli interventi offre uno sconto sul corrispettivo per un importo al massimo pari al corrispettivo stesso, che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta pari alla detrazione spettante, cedibile ad istituti di credito o altri intermediari finanziari. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato avanzamento lavori (SAL) che, per il superbonus, non possono essere più di 2 per ogni intervento complessivo. Il primo SAL deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento.

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IL VISTO DI CONFORMITA'

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura il contribuente deve richiedere il VISTO DI CONFORMITÀ rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono DETRAIBILI nella misura del 110%

CNA Umbria, tramite le proprie società di servizi, può emettere i visti di conformità

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via TELEMATICA a decorrere dal 15 OTTOBRE 2020 ed entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per il superbonus la comunicazione deve essere fatta dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi sulle unità immobiliari mentre per gli interventi sulle parti comuni anche dall’amministratore di condominio o intermediario da lui incaricato

Per gli interventi ecobonus la comunicazione va fatta dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio ricevuta ENEA di trasmissione dell’asseverazione.

Il mancato invio della comunicazione nei termini e modalità previste rende l’opzione inefficace.

L'ASSEVERAZIONE TECNICA

Per gli interventi di ECOBONUS i tecnici abilitati ASSEVERANO il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, nonché la rispondenza dei lavori a quanto stabilito all’interno del «Decreto Requisiti Ecobonus»

Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA, con le modalità che sono state stabilite all’interno del decreto MISE «Asseverazioni»

Per gli interventi di SISMABONUS l’efficacia degli stessi è ASSEVERATA dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Gli stessi attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le spese sostenute per il rilascio di asseverazioni e attestazioni sono detraibili nella misura del 110%

Il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi sono esclusi solo per interventi di edilizia libera e per interventi di importo complessivo inferiore ai 10.000 euro.

LA NUOVA NORMATIVA ANTIFRODE

Il credito d’imposta maturato ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito potrà essere ceduto una sola volta, con possibilità di ulteriori 2 cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari abilitati e assicurazioni. Una quarta cessione può essere operata solo dalle banche a favore dei correntisti. Per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate inviate a decorrere dal 1 maggio 2022 i crediti d’imposta non potranno essere ceduti parzialmente dopo l’invio della prima comunicazione. Per i tecnici che attestano il falso oppure omettono informazioni rilevanti sono state inasprite le sazioni, con carcere da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro.

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